TAGLIO DEL BOSCO

ATTENZIONE !
Per la segnalazione di incendi boschivi è operativo 24 ore su 24 il numero verde gratuito del Corpo Forestale dello Stato in Emilia-Romagna
1678 - 41051 oppure 1515

Ai fini della salvaguardia del patrimonio forestale esistente e per una corretta attività selvicolturale, la Regione ha emanato un regolamento preciso, difficile da sintetizzare, che riportiamo qui sotto quasi per esteso. Il regolamento impone la richiesta di autorizzazioni e comunicazioni per eseguire molti lavori. Devono conoscerlo ed osservarlo tutti coloro che hanno a che fare con i boschi (proprietari, conduttori, affittuari, ecc.), ma una rapida lettura non può far male a nessuno: è un modo per sapere quali sono gli strumenti dell’uomo per preservare gli alberi, e quindi, in qualche misura, anche le montagne.


LE NORME PER LA GESTIONE DEL BOSCO

PRESCRIZIONI DI MASSIMA E DI POLIZIA FORESTALE
APPROVATE CON LA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 182 IN DATA 31.01.1995, RATIFICATA DAL CONSIGLIO REGIONALE CON PROPRIO ATTO
N. 2354 IN DATA 01.03.1995

Le Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale (P.M.P.F.), della Regione Emilia-Romagna, hanno come scopo la valorizzazione dell’ambiente e delle aree forestali mediante la razionale utilizzazione, la salvaguardia ed il miglioramento degli aspetti ecologici, protettivi, ricreativi e produttivi del bosco.
Ciò si attua attraverso forme di governo e di trattamento che meglio favoriscono la tutela, lo sviluppo e la produttività dei soprassuoli boschivi in relazione alle esigenze sociali attuali.
A queste norme devono attenersi tutti coloro che intendono effettuare interventi di taglio di utilizzazione, di conversione, di trasformazione, di potatura, di ripulitura o di qualsiasi altro intervento in tutte le aree boscate dovunque collocate, anche nelle zone non soggette a vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267 del 1923).

COMPETENZE AMMINISTRATIVE

Le competenze amministrative relative alla applicazione delle P.M.P.F. spettano agli Enti delegati in materia forestale, che sono le Comunità Montane per i territori montani e le Amministrazioni Provinciali per i territori non classificati montani.
Il compito di far rispettare le prescrizioni e di esercitare le funzioni di polizia e di vigilanza sul territorio spetta al Corpo Forestale dello Stato.

PROCEDURE

Per l’esecuzione di tutti gli interventi su qualsiasi area forestale (utilizzazione, spalcatura, potatura, ripulitura, ecc...), gli interessati devono darne comunicazione 30 giorni prima, o chiedere l'autorizzazione, alla Comunità Montana.
Quando la normativa prevede la presentazione di uno specifico progetto (recupero castagneti abbandonati, interventi in aree con pendenza superiore al 100%), questo deve essere firmato da un tecnico forestale iscritto all’apposito albo.
I moduli per le comunicazioni e/o le autorizzazioni sono disponibili, oltre che su questo sito, presso la Comunità Montana, i Comuni montani, i Comandi Stazione del C.F.S.

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Dal 1° ottobre 2007 per tutti gli interventi che ricadono in Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o in Zone a Protezione Speciale (ZPS), bisogna allegare alla richiesta di taglio il modulo di pre-valutazione di incidenza degli interventi, predisposto dalla Regione Emilia Romagna.

Inoltre dal 1° ottobre per gli interventi che ricadono all'interno del territorio di un parco bisogna allegare alla domanda di taglio:

 - il  PREVENTIVO parere positivo del Parco.

  - la valutazione di incidenza dell'intervento, sempre rilasciato dal Parco. Sono ESCLUSI i tagli a ceduo inferiori a 1 ettaro.

Si ricorda inoltre che è OBBLIGATORIO allegare ai moduli la fotocopia di un documento di riconoscimento valido e la planimetria catastale  con l'indicazione dell'area di intervento.

In caso di domande incomplete, l'ufficio provvederà alla sospensione.

Riassumendo, si riporta in seguito l'elenco di tutti i  dati e dei documenti necessari per presentare la domanda di taglio
( info.pdf )

Per informazioni telefonare allo 051/91.10.56 (Giardino dott.ssa Costanza).

AREE FORESTALI INTERESSATE

Ai fini delle P.M.P.F. sono definite aree forestali:

  • il bosco comunemente inteso :aree con vegetazione arborea diffusa le cui chiome coprono per almeno il 20% la superficie di riferimento e che abbiano una estensione minima di mq. 5.000, un’altezza media superiore a 5 m ed una larghezza minima non inferiore a 20 m;
  • il boschetto :aree con formazioni vegetali di origine naturale o artificiale, non sottoposte a pratiche agronomiche, costituite da specie arboree con la compresenza eventuale di specie arbustive; la componente arborea con altezza superiore a 5 m, esercita una copertura sul suolo superiore al 40% e la superficie complessiva di riferimento è inferiore a mq. 5.000;
  • l’arbusteto, il cespuglieto, la formazione a macchia :aree con formazioni vegetali naturali, raramente d'impianto antropico, a prevalenza di specie tendenzialmente policormiche decidue, semidecidue o sempreverdi aventi un'altezza media inferiore a 5 m, esercitanti una copertura del suolo superiore al 40%. La componente arborea, rappresentata da specie forestali tendenzialmente monocormiche di altezza superiore a 5 m, copre il suolo per una percentuale inferiore al 20%. Le formazioni arbustive esercitanti una copertura del suolo inferiore al 40% relativamente alla superficie di riferimento non rientrano nelle "aree forestali"
  • Le "aree transitoriamente prive di vegetazione arborea" : zone ricoperte o non ricoperte da arbusti e/o alberetti di altezza inferiore a 5 m, limitrofe o comprese all'interno di soprassuoli boschivi. Le specie arboree di altezza media superiore a 5 m eventualmente presenti esercitano sul suolo una copertura inferiore al 20%. Sono incluse: le superfici prive di vegetazione arborea per cause naturali -radure, vuoti, ecc. - all'interno di soprassuoli boscati di larghezza superiore a 20 m; le tagliate; le aree in rinnovazione e le zone in cui la copertura boschiva sia scomparsa per calamità naturali ( incendi, vento, frane, ecc. ) e che non abbiano ricevuto una destinazione d'uso diversa da quella a bosco.
  • I “castagneti da frutto" : aree caratterizzate dalla presenza esclusiva o decisamente preponderante di piante di castagno ad alto fusto in genere di notevoli dimensioni e sviluppo, destinate, attualmente o in passato, principalmente alla produzione di frutti.
  • I "rimboschimenti" : gli impianti artificiali di specie legnose destinate a fornire prodotti classificati come forestali o ad esercitare particolari funzioni di protezione ambientale o di carattere sociale, estetico e/o ricreativo (polifunzionalità). Essi hanno un'altezza media inferiore a 5 m ed occupano una qualsivoglia estensione.
  • "formazione vegetale lineare" : qualsiasi formazione arbustiva o arborea di origine naturale o antropica avente larghezza media inferiore a 20 m e lunghezza pari ad almeno 3 volte la dimensione media della larghezza. In caso di preponderante componente arborea (formazioni di ripa o di forra, fasce frangivento, ecc.) l'altezza media della vegetazione arborea è maggiore di 5 m. In caso di prevalente presenza di specie arbustive (siepi, siepi alberate) l' altezza media della vegetazione risulta inferiore a 5 m. Sono esclusi i filari di piante arboree, quali, ad esempio, le alberature stradali non accompagnate da una significativa complessità strutturale, come nelle siepi alberate, che, quindi, sono incluse.

Non sono inclusi nelle aree forestali:
  • l’arboricoltura specializzata da legno
  • i prati e i pascoli arborati il cui grado di copertura arborea non superi il 20% della loro superficie e sui quali non sia in atto una rinnovazione forestale;
  • i parchi e giardini urbani
  • i filari di piante
COMUNICAZIONE

La comunicazione va presentata nei casi di:
  • taglio dei boschi cedui a regime;
  • lavori di miglioramento dei pascoli,
  • taglio di fustaie e cedui coniferati, su superfici inferiori a 2 Ha;
  • coltivazione alberi di Natale;
  • ripuliture e sfolli.
AUTORIZZAZIONE: QUANDO SERVE

Occorrre invece richiedere l’autorizzazione per gli interventi sottoelencati:
  • taglio delle aree forestali su pendenze maggiori al 100%;
  • taglio delle fustaie, su superficie superiore a 2 Ha accorpati;
  • taglio dei cedui, dei cespuglieti e degli arbusteti con superficie accorpata superiore a 6 Ha;
  • taglio dei cedui invecchiati;
  • conversione dei cedui castanili in castagneto da frutto;
  • trasformazione dei terreni saldi in lavorati;
recinzioni di aree forestali per piccolo bestiame e pascolo in terreni degradati.

TAGLIO DEI CEDUI

I tagli sono consentiti per il faggio dal 16/9 al 15/5, per le altre latifoglie dal 1/10 al 15/4 di ogni annualità, con il rilascio di una adeguata dotazione di matricine che può essere aumentata con parere dell’Ente competente.
Le matricine devono avere diametro minimo di cm. 15 a m. 1,30 da terra e devono essere scelte tra le migliori piante da seme e/o polloni, con chiome espanse e in buone condizioni fitosanitarie.
I turni minimi per il taglio dei cedui puri sono:
  • 28 anni (faggio)
  • 20 anni (querce, carpino)
  • 10 anni (castagno).
Nei boschi cedui non utilizzati per un periodo maggiore o uguale ad una volta e mezzo il turno (cedui definiti invecchiati), è favorita la conversione all’alto fusto, mentre per l’eventuale utilizzazione del ceduo dovrà essere richiesta l’autorizzazione.

TAGLIO DELLE FUSTAIE

Nei casi in cui la superficie è superiore a 2 Ha è necessario presentare la richiesta di autorizzazione dotata di adeguato progetto.

TUTELA FITOSANITARIA

Per il trattamento dei boschi danneggiati per errata o mancata gestione la Comunità Montana emana specifiche prescrizioni che il proprietario è tenuto ad attuare.
Quando in un bosco si sviluppa un’infestazione di parassiti, il proprietario o possessore è obbligato a darne notizia alla Regione e/o alle strutture locali del C.F.S. e ad attuare gli interventi di lotta antiparassitaria prescritti.

PRODOTTI DEL TAGLIO

L’allestimento dei prodotti del taglio ed il loro sgombero dai boschi deve avvenire entro il termine consentito per il taglio e comunque non oltre i trenta giorni dal termine predetto o dal termine dei lavori, liberando dai residui gli alvei, le strade, piste, mulattiere, ecc. Il transito è consentito su tracciati naturali, ma senza danni alla vegetazione o movimenti terra.

STRADE E PISTE FORESTALI

Gli interventi di apertura, allargamento, manutenzione e ripristino di strade, piste forestali (larghezza max m. 3,5) e mulattiere che comportino movimento terra, devono essere autorizzati dalla Comunità Montana ai sensi della L.R. 3/99.
E’ vietato a chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, saldi, pascolivi, nelle aree forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, fatto salvo per attività agro-silvo-pastorali, vigilanza, soccorso, protezione civile e realizzazione di opere pubbliche.

PREVENZIONE INCENDI

E’ vietato a chiunque accendere fuochi all’aperto nelle aree boscate, nei terreni saldi o pascolivi, o a distanza minore di 100 m. dai loro margini esterni.
E’ permesso l’abbruciamento controllato del materiale di risulta dei lavori forestali dandone preventivo avviso, entro le precedenti quarantotto ore, al locale Comando Stazione del C.F.S..
Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità valgono norme più restrittive (verificabili di volta in volta presso le Comunità Montane o i Comandi Stazione del C.F.S.), che regolano anche l’uso dei motori e ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato o mediato di incendio.

E’ SEVERAMENTE VIETATO:

 
  • lo sradicamento delle ceppaie (salvo per l’arboricoltura da legno e per i castagneti da frutto)
  • la conversione dell’alto fusto e dei castagneti da frutto in ceduo semplice
  • il rilascio di matricine di diametro inferiore a cm. 15 (a m. 1,30 da terra)
  • la raccolta dello strame e di terriccio
  • il taglio o estirpazione di arbusti (salvo rovi, vitlaba e felci) senza autorizzazione, per motivi non colturali
  • il transito e la sosta dei veicoli a motore fuori dalle aree predisposte ed attrezzate.
Nelle aree perimetrate a parco e riserva naturale regionale, possono valere particolari norme più restrittive.

Quando il taglio risulti in palese contrasto con le norme colturali delle P.M.P.F. in violazione dell’art. 1 della Legge 431/1985, dovrà essere informata l’Autorità Giudiziaria.

RICORDA...

Pur informando delle principali novità introdotte dalle vigenti P.M.P.F., questa pagina non può, per ragioni di spazio, essere esauriente sull’argomento trattato; ulteriori chiarimenti ed informazioni possono essere chiesti agli Enti competenti in materia, per i territori di rispettiva competenza, di seguito riportati:
REGIONE EMILIA-ROMAGNA SERVIZIO PAESAGGIO, PARCHI E PATRIMONIO NATURALE TEL. 051/5276940
COMUNITA’ MONTANA DELL'APPENNINO BOLOGNESE - VERGATO TEL. 051/911056
COORDINAMENTO PROV.LE CORPO FORESTALE DELLO STATO DI BOLOGNA TEL. 051/5274527
COMANDO STAZIONE C.F.S. DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI TEL. 0534/91410
COMANDO STAZIONE C.F.S. DI GAGGIO MONTANO TEL. 0534/37897
COMANDO STAZIONE C.F.S. DI LIZZANO IN BELVEDERE TEL. 0534/51089
COMANDO STAZIONE C.F.S. DI PORRETTA TERME TEL. 0534/22005
COMANDO STAZIONE C.F.S. DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO TEL. 0534/95032
COMANDO STAZIONE C.F.S. DI VERGATO TEL. 051/911086
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