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Procedure per l’esenzione temporanea al vincolo idrogeologico
La
deliberazione della giunta regionale n. 1117 del 11 luglio 2000 ha fissato le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della
legge regionale 21 aprile 1999, n.3 “Riforma del sistema regionale e locale”
Questa direttiva introduce tre diverse forme procedurali, con tempi e approfondimenti istruttori diversi commisurati alla dimensione e all’impatto delle opere, secondo la seguente classificazione:
- AUTORIZZAZIONE per le opere di cui all’elenco 1
- COMUNICAZIONE per le opere di cui all’elenco 2
- SANATORIA
per le opere realizzate abusivamente
- Nessuna procedura di vincolo idrogeologico per le opere di cui all’elenco 3
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Autorizzazione
La domanda va predisposta in una copia originale bollata e in una copia non bollata (se non diversamente richiesto); ciascuna
domanda deve essere completa dei documenti di corredo, ognuno dei documenti di corredo firmati dal richiedente o da un tecnico).
Le due copie vanno presentate al Comune nel quale devono essere eseguite le opere perché pubblichi la copia originale della
domanda all'Albo pretorio (15gg.)e, contemporaneamente, spedisca l’altra copia alla Comunità Montana Alta e Media Valle del Reno – ufficio di vincolo idrogeologico il quale potrà prendere in esame la pratica.
Al termine della pubblicazione il Comune entro otto gg. trasmette alla Comunità Montana la documentazione con l’attestazione dell’avvenuta pubblicazione, con le opposizioni eventualmente presentate e con le osservazioni di competenza.
La Comunità Montana si esprime sulla richiesta di autorizzazione entro sessanta giorni dall’avvio del procedimento.
L’autorizzazione viene trasmessa al richiedente, al Comune che la pubblicherà ai fini informativi, e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato per l’esercizio dei controlli.
Si consiglia di verificare preventivamente se vi è l'obbligo di presentare
domanda per ottenere l'autorizzazione (elenco 1), e cioè se i lavori in questione sono da realizzare su MAPPALI VINCOLATI. Apposita cartografia è consultabile presso gli uffici comunali di destinazione della
domanda e gli uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato (nonché presso la Comunità Montana).
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NOTE
- Se i terreni interessati ricadono in più Comuni è necessario presentare per ognuno di essi una copia originale della domanda per l'affissione all'albo Pretorio.
- Dovranno essere a firma di tecnico abilitato (con tassativa apposizione di timbro comprovante l'iscrizione ad Albo professionale) quegli elaborati per i quali tale firma è prevista da specifiche normative inerenti lo svolgimento di attività tecnica-professionale.
- la comunicazione dell’avvio del procedimento verrà fatta all’arrivo della domanda presso la Comunità Montana, a cura dell’Ente stesso.
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Comunicazione
La domanda va predisposta in due copie (ciascuna
domanda deve comprendere gli uffici in indirizzo e deve essere completa dei documenti di corredo).
Le copie vanno presentate al Comune nel quale ricadono le opere da eseguire almeno 30 gg. Prima dei lavori stessi il quale provvede ad inviarle, come da indirizzi sullo schema di
domanda, alla Comunità Montana e al Corpo Forestale dello Stato.
Qualora l’Ente delegato non si esprime entro trenta giorni, i lavori possono senz’altro essere iniziati.
Copia delle eventuali prescrizioni sarà trasmessa dalla Comunità Montana all’interessato e al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato ai fini di eventuali controlli.
Si consiglia di verificare in precedenza se vi è l'obbligo di presentare la comunicazione (elenco 2), e cioè se i lavori in questione sono da realizzare su MAPPALI VINCOLATI. Apposita cartografia è consultabile presso gli uffici comunali di destinazione della
domanda e gli uffici periferici del Corpo Forestale dello Stato (nonché' presso la Comunità Montana), e se gli stessi lavori ricadono tra le opere che comportano comunicazione di inizio attività.
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NOTE
- Se i terreni interessati ricadono in più Comuni è necessario presentare per ognuno di essi una copia della comunicazione.
- L’elenco è disponibile sulla DIRETTIVA REGIONALE del 11/07/2000 n° 1117/2000.
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Informazioni
I moduli per la domanda relativa al vincolo idrogeologico con elenco delle opere possono essere reperiti, oltre che su questo sito, anche presso i Comuni e presso l’ufficio vincolo idrogeologico della Comunità Montana.
L’ufficio vincolo idrogeologico
presso il quale è possibile chiedere informazioni
riceve il pubblico il lunedì dalle 9.30/12.30 e il
mercoledì dalle 14.30/16.30.
Telefono: 051/911056 (alla risposta digitare 4)
Fax:
051/911983.
ATTENZIONE!!
- La costruzione di invasi d'acqua, anche di modeste dimensioni, comporta oltre alla concessione edilizia ed alla autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico, specifica autorizzazione di fattibilità e di esercizio da richiedere al Servizio Provinciale difesa del Suolo - Ufficio Interventi sul territorio - della Regione Emilia Romagna.
- Lo scavo di pozzi (o ricerca di acque sotterranee) siano essi ad uso domestico od extra-domestico, oltre all'autorizzazione nei riguardi del vincolo idrogeologico, comporta specifica autorizzazione da richiedere al Servizio Provinciale Difesa del Suolo - Ufficio Risorse Idriche - della Regione Emilia Romagna.
- Qualunque intervento sui corsi d'acqua demaniali (facilmente rilevabili su mappa catastale) quale intubamento, tombatura, attraversamento, soglia, arginatura, prelievi d'acqua e quant'altro, necessita di specifica autorizzazione da parte del Servizio Provinciale Difesa del Suolo – Regione Emilia Romagna.
- Le edificazioni in "zona sismica" sono tenute ad osservanze specifiche facenti capo al Comune.
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Le edificazioni in "abitati da consolidare" sono
tenute ad osservanze specifiche facenti capo ai
Comuni o alla scrivente Comunità Montana (vedi la
sezione "Consolidamento abitati").
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Elenco 1 Opere che comportano autorizzazione
Interventi di "trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e trasformazione degli ecosistemi vegetali che comportino consistenti movimenti di terreno (scavi, sbancamenti e riporti) e/o modifichino il regime delle acque". Nei confronti degli ecosistemi vegetali si tratta degli interventi già sottoposti ad autorizzazione dal RD 3267/23, vale a dire la trasformazione in senso riduttivo e distruttivo dei boschi e dei terreni saldi fino alla coltivazione agraria:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria *;
- opere comprese in Piani particolareggiati * (1);
- nuovi edifici o impianti di qualsiasi tipologia e destinazione *,compresi eventuali ampliamenti di superficie occupata, che comportino scavi e sbancamenti, non compresi negli Elenchi 3.2 e 3.3;
- discariche conseguenti ad impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- aeroporti, porti e moli, ferrovie, ponti di qualsiasi ordine e grado, per le parti al di fuori del demanio fluviale e marino;
- condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti (di lunghezza superiore a 100 metri o di profondità superiore a 1,2metri), comprese le relative infrastrutture e servitù;
- scavi di qualunque profondità che interessino le falde acquifere sotterranee;
- linee aeree elettriche di alta tensione (uguale o superiore a 132.000 V), comprese relative infrastrutture e servitù;
- realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa(cabine, ecc.) superiore a 15 mc;
- apertura di strade di qualsiasi ordine e grado, compresi piste, carraie e piazzali **;
- allargamento e rettifica di strade e piste camionabili **;
- opere di sostegno con profondità di scavo superiore a 1 metro o lunghezza superiore a 10 metri;
- escavazione di materiali terrosi, litoidi e minerali; cave, torbiere, miniere, ricerche minerarie (esclusi i limitati movimenti di terreno a scopo aziendale o per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive di cui al successivo punto 3.3);
- livellamenti di terreno che comportino scavi e riporti di profondità o altezza superiori a 0,5 metri;
- opere di canalizzazione, idrovie, canali e loro rettifiche *** ****;
- bacini idrici artificiali (dighe, laghetti, invasi, casse di espansione, vasche per acquacoltura, ecc.), sistemi di derivazione e utilizzo delle acque, realizzazione di zone umide *** **** (2);
- costruzione di briglie, pennelli, repellenti, soglie, impermeabilizzazione e copertura dell'alveo, al di fuori delle categorie *** e ****;
- bonifiche, prosciugamenti e tombamenti di zone umide;
- spianamento di dune costiere;
- impianti per l'estrazione di liquidi e gas dal sottosuolo (pozzi, trivellazioni) ad uso non domestico;
- perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone di pianura (a motivo dei problemi di subsidenza);
- disboscamenti, fuori dei casi necessari alla realizzazione delle opere comprese negli elenchi, e dissodamenti di terreni saldi;
- sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle comprese nella categoria ****.
- *esclusione dei casi di cui al comma 5 dell'art 150 della L.R. 3/99;
- ** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;
- *** esclusione degli interventi di regimazione idraulica negli alvei demaniali dei corsi d'acqua regionali;
- **** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica;
- (1) la successiva realizzazione delle opere comprese nei Piani particolareggiati, se approvate in tale contesto, non necessita di ulteriore singola approvazione.
- (2) Produrre l’autorizzazione regionale del Servizio Provinciale Difesa del Suolo per la realizzazione di bacini idrici artificiali.
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Elenco 2 - Opere che comportano comunicazione di inizio attività
Opere di modesta entità che non rivestono carattere di particolare rilievo e che comportano limitati movimenti di terreno:
- modesti interventi di ripristino e ristrutturazione di opere(strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) senza cambiamento di assetto e configurazione, anche con esecuzione di contestuali e necessarie opere di sostegno finalizzate al consolidamento, da realizzarsi nell'immediato intorno (ad esempio per le strade ripristino o realizzazione di opere di sostegno sia nella scarpata a valle che a monte, modeste opere sistematorie e di presidio delle pendici incombenti, anche comportanti piccoli allargamenti della carreggiata);
- livellamenti di terreno che non rientrino nella normale lavorazione agricola e che comportino scavi e riporti di profondità o altezza non superiori a 0,5 metri;
- reti tecnologiche interrate (condotte di acquedotti, collettori fognari, gasdotti ed oleodotti) ed allacciamenti di lunghezza non superiore a 100 metri e profondità superiore a 1,2 metri, con obbligo di immediata richiusura degli scavi, non ricompresi nel successivo punto 3.3;
- serbatoi (gas, acqua, idrocarburi, ecc.) e fosse biologiche e relative condotte interrate di profondità superiore a 1,2 metri, comportanti scavi di alloggiamento compresi tra 30 e 15 mc.;
- realizzazione di linee elettriche interrate di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, fuori strada, di profondità superiore a 1,2 metri;
- realizzazione di linee elettriche aeree di media e bassa tensione, telefoniche o di altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo elemento di sostegno o opera connessa(cabine, ecc.) compreso tra 15 e 8 mc.;
- ampliamento di fabbricati esistenti, anche aventi destinazione produttiva (caseifici, fienili, rimesse, stalle, ecc.) in adeguamento a specifiche norme igienico-sanitarie;
- opere di captazione di sorgenti;
- opere di sostegno (con profondità di scavo non superiore a 1metro e lunghezza non superiore a 10 metri (ad esempio finalizzate al contenimento di terreni relative ad interventi di sistemazione di aree cortilive nell'immediato intorno di fabbricati esistenti);
- allargamento e rettifica di piste, carraie e capezzagne; **
- apertura di stradelli di accesso a fabbricati;
- apertura di linee di esbosco a perdere;
- apertura di sentieri pedonali, come descritti nelle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti;
- sistemazione di terreni con opere di drenaggio di profondità non superiore a 3 metri, ad esclusione di quelle ricomprese nella categoria **** e di quelle ricomprese nel successivo punto 3.3;
- pozzi neri e concimaie al servizio di aziende zootecniche comportanti scavi superiori a 15 mc.;
- palificate e grate eseguite secondo la tecnica della bioingegneria.
- ** esclusione dei lavori pubblici di pronto intervento;
- **** esclusione degli interventi di difesa idraulica ed idrogeologica.
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Elenco 3 - Opere non soggette a richiesta di autorizzazione o comunicazione
Opere di più che modesta entità che comportano per la propria realizzazione scavi molto modesti, con eventuale contestuale taglio di esemplari arborei nella misura strettamente necessaria, tali da non arrecare ai terreni sede di intervento i danni di cui all'art. 1del RD 3267/23:
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere(strade, ponti, acquedotti, linee elettriche interrate di media e bassa tensione fuori strada, fossi, nonché muri di sostegno, opere di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale, briglie, drenaggi non di iniziativa pubblica) che non comportino modifiche di tracciato e configurazione;
- apertura di cunette laterali e realizzazione di tombini, modifiche alle reti di servizio interrate nelle strade;
- messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
- messa in opera di barriere stradali;
- interventi di realizzazione di reti tecnologiche interrate(acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) su strada esistente, che non comportino modifiche di tracciato;
- interventi di riparazione di reti tecnologiche interrate(acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro) aventi carattere localizzato;
- interventi di rifacimento, su preesistente tracciato, di reti tecnologiche interrate (acquedotti, gasdotti, fognature, reti elettriche, telefoniche o altro);
- interventi di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e opere accessorie ai sensi della L.R. 47/78, così come integrata e modificata dalla L.R. 23/80;
- interventi di ristrutturazione di edifici non finalizzati a destinazione produttiva, ai sensi delle citate leggi regionali, anche comportanti aumenti di superficie o di volume non essenziali, contenuti nel 10% del preesistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1,punto d) della L.R. 46/88;
- opere di adeguamento delle fondazioni (ad esempio per adeguamento a nuovi carichi) di edifici in occasione di aumenti di volume non eccedenti il 10% dell'esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, punto d) della L.R. 46/88;
- interventi di risanamento che prevedono uno scavo con asportazione di terreno in aderenza del fabbricato non maggiore di 3mc. per ml. (senza prevedere scavi di altezza superiore a 1,5 metri)con eventuale realizzazione di muro di contenimento;
- realizzazione di tettoie o porticati in aderenza a fabbricati esistenti per i quali non si renda necessario effettuare scavi di fondazione - per ogni singolo pilastro di sostegno - superiori a 2mc., con l'obbligo, limitatamente alle zone di conoide ed ai territori di pianura, di ricondurre le acque di gronda in falda;
- realizzazione di opere di drenaggio finalizzate al consolidamento di fabbricati esistenti, da attuarsi nell'area cortiliva di pertinenza degli stessi o, comunque, nell'immediato intorno;
- realizzazione di rimesse, ricovero attrezzi, pollai, legnaie, ecc., nell'area cortiliva di fabbricati esistenti, ad unico piano edi superficie non superiore a 40 mq. e per i quali non siano previsti scavi eccedenti quelli necessari alla realizzazione delle fondazioni;
- realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche aerei su platea in cls, con realizzazione di muretto di contenimento e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- realizzazione di depositi per acqua o gas o altro per utenze domestiche interrati o di fosse biologiche, comportanti scavi di alloggiamento non superiori ai 15 mc., e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
- opere di allacciamento alle reti tecnologiche di urbanizzazione primaria (idriche, elettriche, fognarie, telefoniche, del gas) e piccole derivazioni di rete comportanti uno scavo di lunghezza non superiore a 30 metri e con profondità non superiore a 1,2 metri;
- realizzazione o ampliamento di concimaie e pozzi neri esistenti comportanti uno scavo non superiore a 15 mc.;
- realizzazione di cordoli, recinzioni, muretti, pavimentazioni circostanti gli edifici o per percorsi pedonali;
- apertura di fossi e scoline per la regimazione idrica superficiale;
- linee aeree elettriche di media e bassa tensione, telefoniche odi altra natura, comportanti scavo di fondazione per ogni singolo palo non superiore a 8 mc., a condizione che lo stesso sia richiuso nella stessa giornata in cui viene aperto;
- realizzazione di modeste opere di bioingegneria (fascinate e graticciate);
- impianti di boschi, alberature e siepi, interventi di forestazione in genere;
- realizzazione di modeste opere di sistemazione idraulico-forestale (graticciate, cordonate, lavori di bioingegneria in genere);
- limitati movimenti di terreno a scopo aziendale per la realizzazione di aree di stoccaggio o cortilive, purché non vengano interessate scarpate, per un ammontare massimo di scavo di 30 mc.;
- saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici;
- perforazioni per pozzi ad uso domestico in zone diverse da quelle di cui al punto 3.1;
- interventi di carattere manutentivo di laghetti collinari, finalizzati all'integrità delle arginature ed al ripristino periodico della capacita' di invaso, ad esclusione di interventi di ricostruzione conseguenti a danneggiamenti dovuti a dissesti in atto;
- consolidamento o ricostruzione di muri di sostegno esistenti, senza aumento nelle dimensioni dell'opera, nei casi in cui l'opera non risulti lesionata per fenomeni gravitativi;
- drenaggi ed altri interventi aventi carattere sistematorio compresi nel ripristino delle strutture fondiarie ex Legge 185/92.
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Comunità Montana dell'Appennino Bolognese
Amvreno@amvreno.provincia.bo.it
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