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AUTORIZZAZIONE
SISMICA PREVENTIVA
Dal
14 novembre 2009 è entrato in vigore il Titolo IV della
Legge regionale n. 19/2008
(“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del
rischio sismico”) che si applica a tutti i lavori di:
-
Nuova costruzione;
-
Recupero
del patrimonio edilizio esistente
-
Sopraelevazione;
-
Varianti sostanziali
a progetti presentati (per variante sostanziale si
intendono quelle che comportano variazioni degli effetti
dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o
della loro duttilità);
relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di
pubblica utilità e altre costruzioni. La legge regionale
19/2008 prevede, per i comuni classificati a bassa
sismicità (zone 3 e 4) e per le categorie di lavori
sopra elencati, il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE
SISMICA PREVENTIVA per alcune tipologie di opere ed
il DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE per le
rimanenti.
Le funzioni in materia sismica sono svolte da apposita
struttura tecnica costituita presso l’Area 3 della
Comunità Montana dell’Appennino Bolognese denominata
“UFFICIO SISMICA”. L’Ufficio Sismica è competente per i
seguenti Comuni appartenenti al territorio della
Comunità Montana:
1)
Camugnano
2)
Castiglione dei Pepoli
3)
Castel d’Aiano
4)
Castel di Casio
5)
Gaggio Montano
6)
Grizzana Morandi
7)
Lizzano in Belvedere
8)
Marzabotto
9)
Monzuno
10)
San Benedetto val di Sambro
11)
Vergato
A
questi comuni si aggiunge, in regime di convenzione
esterna il Comune di
Sasso Marconi.
Tutti gli 11
comuni elencati appartenenti alla Comunità Montana
dell’Appennino Bolognese ed il comune di Sasso Marconi,
sono inclusi in zona sismica 3
(bassa sismicità), per la quale è prevista
l’autorizzazione per le seguenti tipologie di opere ed
interventi:
|
TABELLA A - LAVORI SOGGETTI AD
AUTORIZZAZIONE |
| a) Interventi
edilizi in abitati dichiarati da consolidare
di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001; |
| b) Progetti
presentati a seguito di accertamento di
violazione delle norme antisismiche; |
| c) Interventi
relativi ad edifici di interesse strategico e alle
opere infrastrutturali la cui funzionalità
durante gli eventi sismici assume rilievo
fondamentale per le finalità di protezione
civile, nonché relativi agli edifici e
alle opere infrastrutturali che possono
assumere rilevanza in relazione alle
conseguenze di un loro eventuale collasso.
(elencati negli allegati alla Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1661/2009 riportati nel seguito
–
ELENCO OPERE DGR 1661-2009)
|
| d) le
sopraelevazioni degli edifici di cui
all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001. |
La legge stabilisce che i lavori previsti dal
titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati
fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione
sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto
esecutivo riguardante le strutture nei casi
previsti rispettivamente dagli art. 11 e 13 della legge
in oggetto.
Negli
abitati da consolidare,
l'autorizzazione sismica
assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61
del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001
come indicato al comma 3 art. 11 della L.R. 19/2008.
NORME TRANSITORIE IN MERITO
ALLA LEGGE REGIONALE 30 Ottobre 2008 n. 19
Con
Legge Regionale n. 23 del 30 novembre 2009 (entrata
in vigore il 1 dicembre 2009) sono state introdotte
disposizioni transitorie circa l’applicazione del Titolo
IV della L.R. n. 19/2008.
Tale disposizione prevede che per i restanti interventi
di cui all’art. 9, comma 1, L.R.19/2008, fino al 31
Maggio 2010, continuano a trovare applicazione le
modalità di controllo previste dalla legislazione
regionale previdente (Legge Regionale n. 35 del 1984 e
Regolamento Regionale n. 33 del 1986). Pertanto,
dal 1° giugno 2010
anche tali interventi saranno subordinati alle
disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 19/2008.
Sostanzialmente il titolo IV della Legge Regionale
19/2008 allo stato attuale si applica, in zona
sismica 3, alle opere soggette ad autorizzazione
di cui alla Tabella A, mentre per le opere
soggette a deposito del progetto esecutivo troverà
applicazione a partire dal 1° giugno 2010.
ESCLUSIONI - INTERVENTI PRIVI
DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’
Sono
esclusi gli interventi dichiarati dal progettista
abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica
incolumità.
Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che
accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere
allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici,
atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza
ai fini sismici.
La Giunta Regionale con
apposito
Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010
ha individuato (all. A)
l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la
pubblica incolumità ai fini sismici.
Detto elenco ha carattere tassativo e
dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi
sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del
Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera
definisce anche gli elaborati progettuali con i
quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C)
ESCLUSIONI – VARIANTI NON SOSTANZIALI
Sono escluse dal
preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal
deposito del progetto esecutivo strutturale le Varianti,
riguardanti parti strutturali, Non Sostanziali,
in quanto non introducono modificazioni significative
agli atti già autorizzati o depositati con il progetto
originario.
La Giunta Regionale con
apposito
Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010
ha
definito (all. B) le varianti , riguardanti parti
strutturali, che non rivestono carattere sostanziale.
Sono altresì definiti i rapporti con le
disposizioni della Legge Regionale 31/2002 (“Disciplina
Generale dell’Edilizia”). La medesima delibera
definisce anche gli elaborati progettuali con i
quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C)
PROCEDIMENTO DI
AUTORIZZAZIONE
La domanda di autorizzazione sismica deve essere
presentata allo Sportello unico per l'edilizia del
Comune competente per territorio che provvederà ad
inoltrarla all’Ufficio Sismica.
Alla domanda devono essere allegati:
-
progetto esecutivo
riguardante le strutture, redatto in conformità alle
norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di
cui all’art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ;
- dichiarazione
del progettista
abilitato che asseveri:
il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e
delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica;
la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le
strutture e quello architettonico.
I contenuti del progetto esecutivo riguardante le
strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con
apposito atto di indirizzo.
Richiesta di documentazione –
Audizione – Interruzione del termine per il rilascio
dell’autorizzazione sismica
Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la
medesima struttura richiede agli interessati, anche
convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari,
l'integrazione della documentazione presentata e la
rimozione delle irregolarità e dei vizi formali
riscontrati nella documentazione presentata.
La richiesta di integrazione documentale interrompe il
termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al
comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero,
dalla data di ricevimento degli atti richiesti.
Rilascio dell’autorizzazione
sismica
La preventiva autorizzazione sismica viene rilasciata
dal responsabile dell’Ufficio Sismica, entro il
termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda
all’Ufficio, fatte salve eventuali interruzioni, a
seguito della verifica della conformità del progetto ai
contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali
prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di
pianificazione.
DEPOSITO DEI PROGETTI NELLE
ZONE A BASSA SISMICITA’
(previsto a partire dal 1°
giugno 2010)
Fatti salvi i casi in cui è necessaria l’autorizzazione
sismica, l’inizio dei lavori delle opere rientranti
nell’ambito di applicazione della legge e l'esecuzione
delle opere per l'eliminazione delle barriere
architettoniche di cui all'art. 17, sono subordinati al
deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture.
Allegati:
dichiarazione del progettista che asseveri:
- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni
- la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le
strutture e quello architettonico
- il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche
contenute negli strumenti di pianificazione territoriale
ed urbanistica.
DEPOSITO PROGETTI
OPERE IN CEMENTO ARMATO ED A STRUTTURA METALLICA
Ai sensi dell'art. 15, i progetti delle opere in c.a. ed
a struttura metallica devono essere depositati come da
art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della previgente L.
1086/71, che è tuttora in vigore.
COLLAUDO STATICO
Particolare importanza
nella nuova norma è il collaudo statico
che deve essere effettuato in tutti gli interventi
ad eccezione delle “riparazioni o interventi
locali” per le quali sarà necessaria la prescritta
“attestazione di conformità” da parte del Direttore dei
Lavori strutturali.
Altra nota importante che
modifica la procedura attuale: il collaudatore deve
essere nominato e deve contestualmente accettare
l'incarico unitamente al deposito progetto o alla
richiesta di autorizzazione anche per opere non
soggette all'art. 65 del DPR 380/01 (ex L. 1086/71),
ad eccezione degli interventi di “riparazioni o
interventi locali”.
VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE
SISMICA E DEL DEPOSITO
L'autorizzazione sismica ha
validità per 5 anni
a decorrere dalla data di
comunicazione al richiedente del rilascio. Il deposito
del progetto esecutivo ha validità per cinque anni, a
decorrere dalla data di attestazione di avvenuto
deposito. Entrambi decadono a seguito dell'entrata in
vigore di contrastanti previsioni legislative o di
piano, ovvero di nuove norme tecniche per le
costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio
e vengano completati secondo quanto stabilito dalla
vigente normativa.
I contenuti del progetto esecutivo riguardante le
strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con
apposito atto di indirizzo.
EDIFICI DI
SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura
antisismica in edifici e manufatti, pubblici o privati,
di carattere monumentale, di interesse archeologico,
storico, artistico o di interesse storico architettonico
individuati dal PSC, restano ferme le disposizioni di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42
(artt. 4, 29) e rispettive linee guida del consiglio
Superiore dei LLPP per la valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale. Per gli stessi
ci si può in ogni caso limitare ad interventi di
miglioramento.
ALLEGATI ALLA
DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DIA
Per assicurare che nella
redazione del progetto architettonico si sia tenuto
conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico,
la domanda per il rilascio del permesso di costruire e
la denuncia di inizio attività (DIA) sono corredate, a
scelta del committente, da una delle seguenti
documentazioni:
A) dall'istanza
dell'autorizzazione preventiva o dalla denuncia di
deposito del progetto esecutivo
riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13
della L.R. 19/2008 e la relativa documentazione,
unitamente ad una dichiarazione del progettista
strutturale che asseveri il rispetto delle norme
tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni
sismiche contenute negli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica;
B)
l’indicazione del progettista abilitato
che cura la progettazione strutturale dell’intero
intervento e da una dichiarazione di quest’ultimo che
asseveri il rispetto delle norme tecniche per le
costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute
negli strumenti di pianificazione territoriale e
urbanistica. A tale dichiarazione deve essere allegata
una relazione tecnica che illustra le scelte
progettuali operate per assicurare l'integrazione della
struttura nel progetto architettonico, corredata
dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle
tipologie della stessa struttura (art.10 c.3
punto b della L.R. 19/2008).
L’opzione B) consente al
committente di optare per la presentazione del progetto
strutturale in un momento successivo.
La Giunta Regionale con apposito
Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010
ha definito (all. D) la documentazione minima da
presentare a corredo della domanda per il rilascio del
Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio
Attività. Fermo restando che l’avvio e la
realizzazione dei lavori restano in ogni caso
subordinati all’istanza di autorizzazione preventiva o
alla denuncia di deposito del progetto esecutivo
strutturale.
TITOLI A SANATORIA
Ai sensi dell'articolo 22
L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo
a sanatoria è subordinata alternativamente
all'asseverazione del professionista abilitato che le
opere realizzate non comportano modifiche alle parti
strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione
sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione
del professionista che le medesime opere rispettano
la normativa tecnica per le costruzioni vigente al
momento della loro realizzazione.
Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è
subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per
rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le
costruzioni vigente al momento della richiesta o
della presentazione della sanatoria. A tal fine
l'interessato presenta istanza di autorizzazione
o deposita il progetto ai sensi della citata
legge.
MODULISTICA
La modulistica per l’inoltro delle pratiche di
autorizzazione sismica è attualmente in fase di
approntamento.
Si invitano nel frattempo gli
interessati a contattare direttamente i tecnici della
Comunità Montana dell'Appennino bolognese prima di
predisporre la domanda di autorizzazione.
Contatti:
Ing. Emilio Pedone 051-911056 (diretto
*214)
Ing. Luigi Perrone 051-911056 (diretto
*231)
RIMBORSO FORFETTARIO
Per
la richiesta dell'autorizzazione sismica e per il
deposito dei progetti esecutivi riguardanti le
strutture, è dovuta la corresponsione di un rimborso
forfettario delle spese per lo svolgimento delle
attività istruttorie
da parte delle strutture tecniche competenti.
L'importo del rimborso forfettario e le modalità di
versamento del medesimo sono stati stabiliti con
deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 3/11/2008
come esposti nella TABELLA B seguente:
TABELLA B - IMPORTI DA VERSARE ALLA
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:
|
AUTORIZZAZIONI
(Art. 11) |
DEPOSITI (Art. 11) |
|
TIPO DI INTERVENTO
|
IMPORTO IN EURO |
TIPO DI INTERVENTO |
IMPORTO IN EURO |
| Nuova costruzione e
ristrutturazione completa dell'edificio |
480 |
Nuova costruzione e
ristrutturazione completa dell'edificio |
150 |
| Altri interventi di
adeguamento e miglioramento |
360 |
Altri interventi di
adeguamento e miglioramento |
100 |
| Varianti sostanziali a
progetti autorizzati |
180(*) |
Varianti sostanziali a
progetti autorizzati |
50(*) |
- Per gli interventi inclusi in abitati da
consolidare (comunque soggetti ad
autorizzazione) non rientranti in nessuna delle tre
tipologie di lavori si applicherà l’importo di €
50,00.
- Gli importi sono raddoppiati per le varianti
sostanziali a partire dalla terza variante.
- Gli importi sono maggiorati del 30% per le pratiche
che richiedono un’attività istruttoria di maggiore
impegno per la struttura, a causa della significativa
complessità strutturale dell’intervento, delle
particolari tipologie costruttive prescelte, delle
notevoli dimensioni dell’opera. Tale maggior impegno
istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile
del procedimento, in calce al provvedimento finale.
MODALITA’ DI VERSAMENTO:
Versamento su Conto
Corrente Postale N° 20955407 intestato a: COMUNITA’
MONTANA ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO – ZONA 10 – SERVIZIO
TESORERIA indicando sulla CAUSALE: “SISMICA”
I Bollettini
precompilati sono disponibili presso la sede della
Comunità Montana dell’Appennino Bolognese. |