AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA

 Dal 14 novembre 2009 è entrato in vigore il Titolo IV della Legge regionale n. 19/2008 (“Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico”) che si applica a tutti i lavori di:

Nuova costruzione;
Recupero del patrimonio edilizio esistente
Sopraelevazione;
-
Varianti sostanziali a progetti presentati (per variante sostanziale si intendono quelle che comportano variazioni degli effetti dell'azione sismica o delle resistenze delle strutture o della loro duttilità);

 relativamente a edifici privati, opere pubbliche o di pubblica utilità e altre costruzioni. La legge regionale 19/2008 prevede, per i comuni classificati a bassa sismicità (zone 3 e 4) e per le categorie di lavori sopra elencati, il rilascio dell’AUTORIZZAZIONE SISMICA PREVENTIVA per alcune tipologie di opere ed il DEPOSITO DEL PROGETTO STRUTTURALE per le rimanenti.

 Le funzioni in materia sismica sono svolte da apposita struttura tecnica costituita presso l’Area 3 della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese denominata “UFFICIO SISMICA”. L’Ufficio Sismica è competente per i seguenti Comuni appartenenti al territorio della Comunità Montana:

1)      Camugnano
2)
     
Castiglione dei Pepoli
3)
     
Castel d’Aiano
4)
     
Castel di Casio
5)
     
Gaggio Montano
6)
     
Grizzana Morandi
7)
     
Lizzano in Belvedere
8)
     
Marzabotto
9)
     
Monzuno
10)
   
San Benedetto val di Sambro
11)
   
Vergato

 A questi comuni si aggiunge, in regime di convenzione esterna il Comune di Sasso Marconi.

 Tutti gli 11 comuni elencati appartenenti alla Comunità Montana dell’Appennino Bolognese ed il comune di Sasso Marconi, sono inclusi in zona sismica 3 (bassa sismicità),  per la quale è prevista l’autorizzazione per le seguenti tipologie di opere ed interventi: 

TABELLA A - LAVORI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

a) Interventi edilizi in abitati dichiarati da consolidare di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
b) Progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche;
c) Interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso. (elencati negli allegati alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1661/2009 riportati nel seguito – ELENCO OPERE DGR 1661-2009)
d) le sopraelevazioni degli edifici di cui all'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

 La legge stabilisce che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica preventiva o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture nei casi previsti rispettivamente dagli art. 11 e 13 della legge in oggetto.

 Negli abitati da consolidare, l'autorizzazione sismica assorbe e sostituisce quella prevista dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 come indicato al comma 3 art. 11 della L.R. 19/2008.

NORME TRANSITORIE IN MERITO ALLA LEGGE REGIONALE 30 Ottobre 2008 n. 19

 Con Legge Regionale n. 23 del 30 novembre 2009 (entrata in vigore il 1 dicembre 2009) sono state introdotte disposizioni transitorie circa l’applicazione del Titolo IV della L.R. n. 19/2008.

Tale disposizione prevede che per i restanti interventi di cui all’art. 9, comma 1, L.R.19/2008, fino al 31 Maggio 2010, continuano a trovare applicazione le modalità di controllo previste dalla legislazione regionale previdente (Legge Regionale n. 35 del 1984 e Regolamento Regionale n. 33 del 1986). Pertanto, dal 1° giugno 2010 anche tali interventi saranno subordinati alle disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. 19/2008. Sostanzialmente il titolo IV della Legge Regionale 19/2008 allo stato attuale si applica, in zona sismica 3, alle opere soggette ad autorizzazione di cui alla Tabella A, mentre per le opere soggette a deposito del progetto esecutivo troverà applicazione a partire dal 1° giugno 2010.

ESCLUSIONI - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA AI FINI DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’

  Sono esclusi gli interventi dichiarati dal progettista abilitato privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità. Tale dichiarazione è contenuta nell’asseverazione che accompagna il titolo edilizio, alla quale devono essere allegati gli elaborati tecnici, analitici o grafici, atti a dimostrare che l’intervento è privo di rilevanza ai fini sismici.

La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010 ha individuato (all. A) l’elenco degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici. Detto elenco ha carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall’applicazione delle disposizioni del Titolo IV della L.R. n. 19/2008. La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C)  

ESCLUSIONI – VARIANTI NON SOSTANZIALI

 Sono escluse dal preventivo rilascio dell’autorizzazione sismica o dal deposito del progetto esecutivo strutturale le Varianti, riguardanti parti strutturali,  Non Sostanziali, in quanto non introducono modificazioni significative agli atti già autorizzati o depositati con il progetto originario.

La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010  ha definito (all. B) le varianti , riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale. Sono altresì definiti i rapporti con le disposizioni della Legge Regionale 31/2002 (“Disciplina Generale dell’Edilizia”). La medesima delibera definisce anche gli elaborati progettuali con i quali dimostrare la ricorrenza di tali ipotesi (all. C)  

PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

La domanda di autorizzazione sismica deve essere presentata allo Sportello unico per l'edilizia del Comune competente per territorio che provvederà ad inoltrarla all’Ufficio Sismica.
Alla domanda devono essere allegati:

 - progetto esecutivo riguardante le strutture, redatto in conformità alle norme tecniche per le costruzioni e alle disposizioni di cui all’art.93, commi 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 2001 ;
-
dichiarazione del progettista abilitato che asseveri:

il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico. 

I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo. 

Richiesta di documentazione – Audizione – Interruzione del termine per il rilascio dell’autorizzazione sismica 

Nel corso dell'istruttoria, per una sola volta, la medesima struttura richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti necessari, l'integrazione della documentazione presentata e la rimozione delle irregolarità e dei vizi formali riscontrati nella documentazione presentata.

La richiesta di integrazione documentale interrompe il termine per il rilascio dell'autorizzazione, di cui al comma 6, il quale riprende a decorrere, per intero, dalla data di ricevimento degli atti richiesti. 

Rilascio dell’autorizzazione sismica

La preventiva autorizzazione sismica viene rilasciata dal responsabile dell’Ufficio Sismica, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda all’Ufficio, fatte salve eventuali interruzioni, a seguito della verifica della conformità del progetto ai contenuti della normativa tecnica nonché alle eventuali prescrizioni sismiche previste dagli strumenti di pianificazione. 

DEPOSITO DEI PROGETTI NELLE ZONE A BASSA SISMICITA’ (previsto a partire dal 1° giugno 2010) 

Fatti salvi i casi in cui è necessaria l’autorizzazione sismica, l’inizio dei lavori delle opere rientranti nell’ambito di applicazione della legge e l'esecuzione delle opere per l'eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 17, sono subordinati al deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.

Allegati:
dichiarazione del progettista che asseveri:

- il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni

- la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico

- il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

 DEPOSITO PROGETTI OPERE IN CEMENTO ARMATO ED A STRUTTURA METALLICA

Ai sensi dell'art. 15, i progetti delle opere in c.a. ed a struttura metallica devono essere depositati come da art. 65 del DPR 380/01 ai sensi della previgente L. 1086/71, che è tuttora in vigore.

 COLLAUDO STATICO

Particolare importanza nella nuova norma è il collaudo statico che deve essere effettuato in tutti gli interventi ad eccezione delle “riparazioni o interventi locali” per le quali sarà necessaria la prescritta “attestazione di conformità” da parte del Direttore dei Lavori strutturali.

Altra nota importante che modifica la procedura attuale: il collaudatore deve essere nominato e deve contestualmente accettare l'incarico unitamente al deposito progetto o alla richiesta di autorizzazione anche per opere non soggette all'art. 65 del DPR 380/01 (ex L. 1086/71), ad eccezione degli interventi di “riparazioni o interventi locali”. 

VALIDITA’ DELL’AUTORIZZAZIONE SISMICA E DEL DEPOSITO

L'autorizzazione sismica ha validità per 5 anni a decorrere dalla data di comunicazione al richiedente del rilascio. Il deposito del progetto esecutivo ha validità per cinque anni, a decorrere dalla data di attestazione di avvenuto deposito. Entrambi decadono a seguito dell'entrata in vigore di contrastanti previsioni legislative o di piano, ovvero di nuove norme tecniche per le costruzioni, salvo che i lavori abbiano già avuto inizio e vengano completati secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
I contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture sono definiti dalla Giunta Regionale con apposito atto di indirizzo.

 EDIFICI DI SPECIALE IMPORTANZA ARTISTICA

Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici e manufatti, pubblici o privati, di carattere monumentale, di interesse archeologico, storico, artistico o di interesse storico architettonico individuati dal PSC, restano ferme le disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 , n. 42 (artt. 4, 29) e rispettive linee guida del consiglio Superiore dei LLPP per la valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale. Per gli stessi ci si può in ogni caso limitare ad interventi di miglioramento.

 ALLEGATI ALLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DIA

Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, la domanda per il rilascio del permesso di costruire e la denuncia di inizio attività (DIA) sono corredate, a scelta del committente, da una delle seguenti documentazioni:

A) dall'istanza dell'autorizzazione preventiva o dalla denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui agli articoli 11 e 13 della L.R. 19/2008 e la relativa documentazione, unitamente ad una dichiarazione del progettista strutturale che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica;

B) l’indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell’intero intervento e da una dichiarazione di quest’ultimo che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. A tale dichiarazione deve essere allegata una relazione tecnica che illustra le scelte progettuali operate per assicurare l'integrazione della struttura nel progetto architettonico, corredata dagli elaborati grafici relativi agli schemi e alle tipologie della stessa struttura (art.10 c.3 punto b della L.R. 19/2008). L’opzione B) consente al committente di optare per la presentazione del progetto strutturale in un momento successivo. La Giunta Regionale con apposito Atto di Indirizzo DGR n° 121 del 1/2/2010 ha definito (all. D) la documentazione minima da presentare a corredo della domanda per il rilascio del Permesso di Costruire o della Denuncia di Inizio Attività. Fermo restando che l’avvio e la realizzazione dei lavori restano in ogni caso subordinati all’istanza di autorizzazione preventiva o alla denuncia di deposito del progetto esecutivo strutturale.

TITOLI A SANATORIA

Ai sensi dell'articolo 22 L.R. 19/2008 la richiesta o la presentazione del titolo a sanatoria è subordinata alternativamente all'asseverazione del professionista abilitato che le opere realizzate non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse ovvero all'asseverazione del professionista che le medesime opere rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione.
Fuori dai casi suddetti, il titolo in sanatoria è subordinato alla realizzazione dei lavori necessari per rendere le opere conformi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della richiesta o della presentazione della sanatoria. A tal fine l'interessato presenta istanza di autorizzazione o deposita il progetto ai sensi della citata legge. 

MODULISTICA

La modulistica per l’inoltro delle pratiche di autorizzazione sismica è attualmente in fase di approntamento.

Si invitano nel frattempo gli interessati a contattare direttamente i tecnici della Comunità Montana dell'Appennino bolognese prima di predisporre la domanda di autorizzazione.

Contatti:

 Ing. Emilio Pedone                  051-911056 (diretto *214)    

 Ing. Luigi Perrone                   051-911056 (diretto *231)

RIMBORSO FORFETTARIO

 Per la richiesta dell'autorizzazione sismica e per il deposito dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, è dovuta la corresponsione di un rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte delle strutture tecniche competenti.
L'importo del rimborso forfettario e le modalità di versamento del medesimo sono stati stabiliti con deliberazione di Giunta Regionale n. 1804 del 3/11/2008 come esposti nella TABELLA B seguente:

 TABELLA B - IMPORTI DA VERSARE ALLA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA: 

AUTORIZZAZIONI
(Art. 11)

DEPOSITI (Art. 11)


TIPO DI INTERVENTO
 

IMPORTO IN EURO

TIPO DI INTERVENTO

IMPORTO IN EURO

Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio

480

Nuova costruzione e ristrutturazione completa dell'edificio

150

Altri interventi di adeguamento e miglioramento

360

Altri interventi di adeguamento e miglioramento

100

Varianti sostanziali a progetti autorizzati

180(*)

Varianti sostanziali a progetti autorizzati

50(*)

 

- Per gli interventi inclusi in abitati da consolidare (comunque soggetti ad autorizzazione) non rientranti in nessuna delle tre tipologie di lavori si applicherà l’importo di € 50,00.

- Gli importi sono raddoppiati per le varianti sostanziali a partire dalla terza variante.

- Gli importi sono maggiorati del 30% per le pratiche che richiedono un’attività istruttoria di maggiore impegno per la struttura, a causa della significativa complessità strutturale dell’intervento, delle particolari tipologie costruttive prescelte, delle notevoli dimensioni dell’opera. Tale maggior impegno istruttorio è motivato sinteticamente dal responsabile del procedimento, in calce al provvedimento finale.

 MODALITA’ DI VERSAMENTO:

 Versamento su  Conto Corrente Postale N° 20955407  intestato a: COMUNITA’ MONTANA ALTA E MEDIA VALLE DEL RENO – ZONA 10 – SERVIZIO TESORERIA  indicando sulla CAUSALE: “SISMICA”

 I Bollettini precompilati sono disponibili presso la sede della Comunità Montana dell’Appennino Bolognese.

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